Software di seconda mano
Impresa e PA, come rendere il software usato un’opportunità
La compravendita di licenze già possedute da terzi è legale, come ha decretato la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 3 luglio del 2012. Oggi le aziende possono cedere un prodotto non più in uso e acquistare software di seconda mano, potendo scegliere nuove economia di scala, estremamente più interessanti. Il punto di Gabriele Faggioli, giurista e partner di P4I
08 Mar 2016
Secondo uno studio pubblicato nel gennaio 2015 da Osterman Research, infatti, è il 28% delle organizzazioni a conoscere lo shelfware: più che un fenomeno è un problema perché riguarda il software acquistato e poi inutilizzato in azienda. I motivi possono essere diversi: può essere per effetto di un cambio di sistema informatico, di operazioni straordinarie (come le ristrutturazioni societarie o delocalizzazioni di attività produttive), di procedure concorsuali o anche solo semplici cessazioni dell’attività d’impresa, piuttosto che per la semplice necessità di acquistare delle licenze, legate a un license audit.
Le cose però oggi sono cambiate perché le imprese possono cedere un prodotto non più in uso e acquistare software di seconda mano, potendo scegliere nuove economia di scala, estremamente più interessanti. Conoscere l’esistenza di questa possibilità e le condizioni alle quali le operazioni di cessione possono avvenire in tutta sicurezza costituisce un’alternativa in più tra le possibili strategie aziendali in materia di approvvigionamento delle risorse informatiche e gestione delle risorse finanziarie.
Indice degli argomenti
Software usato: cosa dice la normativa europea
Già nel luglio del 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sul tema della protezione del software, dichiarando legittima la compravendita di licenze d’uso già possedute da soggetti terzi rispetto al produttore (da qui il termine usate). Nello specifico, ha stabilito che l’autore di un programma per elaboratore non può opporsi alla rivendita delle licenze usate, ossia già possedute da terzi, affermando il principio che il diritto esclusivo di distribuzione della copia di un programma per elaboratore, coperta da licenza d’uso a tempo indeterminato, si esaurisce con la prima vendita. Ogni successivo acquirente della copia di un software costituisce, quindi, un legittimo acquirente e può installare il prodotto che gli è stato venduto, anche se da un soggetto terzo, edutilizzarlo nei limiti delle condizioni originali di licenza o rivenderlo a propria volta. E le ricadute per le aziende che decideranno di accedere al mercato del software usato sono decisamente positive:- liberare risorse finanziarie attraverso la vendita di prodotti non più utilizzati;
- risparmiare sull’acquisto di licenze;
- ottimizzare i flussi di cassa, consentendo il meccanismo della permuta per regolare parte dell’acquisto delle licenze con la cessione di prodotti non più utilizzati;
- accedere, a parità di costo, a prodotti software di gamma più alta rispetto a quelli alla portata della capacità di spesa del cliente.
Software di seconda mano: ecco gli antefatti
A cambiare le normative in merito alla compravendita del software sono stati diversi fattori concomitanti, a partire dalla progressiva penetrazione delle tecnologie digitali.
In sintesi, la sentenza della Corte dell’Unione Europea ha adottato un’interpretazione particolarmente ampia della nozione di vendita, sancendo il principio per cui non può attribuirsi rilevanza alla qualificazione giuridica assegnata al contratto dalle parti, né alle clausole contrattuali pattiziamente stabilite, dovendosi piuttosto aver riguardo ai concreti effetti prodotti dall’operazione negoziale.
Per approfondire il tema è possibile consultare il white paper redatto da P4I – Partners4Innovation, la società del Gruppo Digital360 che offre servizi di Advisory e Coaching a supporto della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione aperta e Imprenditoriale di imprese e Pubbliche Amministrazioni.