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Brevetto: normativa, caratteristiche, costi e durata

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale passa da procedure rigorose che assegnano la titolarità di un’invenzione industriale, insieme alla possibilità del suo sfruttamento economico. E, a certe condizioni, riconoscono anche al software la capacità di essere “brevettabile”

Pubblicato il 25 Mag 2023

Carmelo Greco

Brevetto: cosa sapere su definizione, normativa, caratteristiche, durata e costi

La competizione globale oggi si gioca anche sui brevetti. In particolare, tra le tech company è in atto una guerra sul predominio in alcuni settori specifici di produzione come ad esempio quello dei chip e dei semiconduttori. Una ricerca condotta da Mathys & Squire, studio legale britannico specializzato nella proprietà intellettuale, ha registrato nel 2022 il record di 69.190 brevetti per i semiconduttori, con un aumento del 59% rispetto ai 43.380 di cinque anni fa. Contemporaneamente, ha sancito che la Cina ha superato gli Stati Uniti, depositando il 55% dei brevetti di semiconduttori. Nello stesso periodo, la registrazione dei brevetti del Regno Unito è stata pari a 179. Un paradosso, se si considera che nell’immaginario collettivo la terra del dragone è stata spesso assimilata a un paese capace soprattutto di copiare le invenzioni altrui, comprese quelle italiane.

Se ci si sposta dal campo dei brevetti per semiconduttori a quello dei brevetti in generale, nel vecchio continente l’European Patent Office (EPO) ha ricevuto 193.460 domande nel 2022, con un aumento del 2,5% sull’anno precedente. La digital communication (+11,2% sul 2021) è stato ancora una volta il settore con il maggior numero di domande, seguita dalla medical technology (+1.0%) e dalla computer technology. A livello trasversale, l’ambito del cleantech è stato quello caratterizzato dalla crescita più rapida tra i primi dieci settori tecnologici.

Cosa si intende per brevetto?

Nella classifica EPO, che include i 50 paesi del mondo che hanno fatto domanda all’ufficio europeo dei brevetti, l’Italia si posiziona all’undicesimo posto con 4864 domande depositate l’anno scorso. Non stupisce quindi che ci sia una pagina dedicata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che spiega che cosa sia un brevetto: “Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. Un brevetto non attribuisce al titolare un’autorizzazione al libero uso dell’invenzione coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall’utilizzo della stessa”. Per comprendere meglio questa definizione, è opportuno procedere per step, partendo da una prima domanda essenziale: come si ottiene un brevetto?

Come si ottiene il brevetto

In Italia, la normativa di riferimento è Il Codice della proprietà industriale, emanato con Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005. Si tratta di un corpus organico in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, che tiene conto dei regolamenti comunitari e di altre disposizioni internazionali a cui il nostro paese ha aderito. Tale normativa fissa due modalità per far riconoscere i propri diritti di proprietà intellettuale: la brevettazione e la registrazione. Rientrano nella prima le invenzioni industriali, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali. Appartengono all’area della registrazione, i marchi, i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

Per entrambe queste categorie, l’amministrazione responsabile è l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) al quale bisogna rivolgersi per ottenere i titoli di proprietà industriale che si desidera siano riconosciuti. Il modo più semplice, economico e veloce per presentare una domanda di titoli di proprietà intellettuale o una istanza connessa passa attraverso l’utilizzo del portale dei servizi online. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite una Camera di Commercio o spedita per posta al MIMIT. Queste modalità hanno lo svantaggio di prevedere maggiorazioni tariffarie rispetto al deposito online e una durata del procedimento significativamente più lunga.

Cosa si può brevettare?

Il MIMIT sottolinea che “possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico”. Si possono quindi brevettare:

  • le invenzioni industriali
  • i modelli di utilità
  • le nuove varietà vegetali

I modelli di utilità si riferiscono alla nuova forma data a un prodotto industriale tale da conferirgli una particolare efficacia. La brevettazione di nuove varietà vegetali è possibile qualora sia stata creata una cultivar mediante specifiche procedure biotecnologiche. Per quanto riguarda le invenzioni industriali, contemplano metodi o processi di lavorazione industriale. Ne fanno parte anche macchine, strumenti, utensili, dispositivi meccanici o prodotti in grado di fornire immediati risultati tecnici.

È interessante notare che in teoria sono esclusi dalla brevettabilità i “programmi per elaboratori”, cioè i software. Per tutelarne la paternità solitamente si ricorre al diritto d’autore. Tuttavia, l’attuale giurisprudenza europea e italiana rende possibile brevettare un programma se ricorrono alcune caratteristiche. Anzitutto, che abbia peculiarità tecniche, alla stessa stregua delle invenzioni industriali, e che non si limiti soltanto a elaborare informazioni. In secondo luogo, che interagisca con le componenti di una macchina aggiungendo funzionalità che la macchina altrimenti non potrebbe possedere.

Quanto costa fare un brevetto

Gli importi per i diritti di deposito di un brevetto sono variabili a seconda che la domanda sia per invenzione industriale, modello di utilità o nuova varietà vegetale. Tralasciando le ultime due, i brevetti di invenzione sono sottoposti a una tassa base di 50 euro in caso di deposito telematico, che può oscillare tra i 120 e i 600 euro se si opta per il deposito cartaceo, cifra parametrata al numero di pagine che compone la domanda. In entrambi i casi è poi prevista una tassa aggiuntiva di 45 euro per ogni rivendicazione oltre la decima. In pratica, le rivendicazioni identificano le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede la protezione.

A queste cifre va aggiunto il pagamento di 200 euro per la traduzione in inglese delle rivendicazioni, a meno che non sia il richiedente stesso a fornirla. La traduzione è infatti necessaria in quanto il fascicolo brevettuale va inviato anche all’EPO per effettuare la ricerca di anteriorità che verifica il requisito di novità dell’invenzione.

Chi è il proprietario di un brevetto

Il titolare del brevetto è il soggetto che lo sfrutterà economicamente. In quanto tale, può essere sia una persona giuridica sia una persona fisica. L’articolo 63, comma 2, del Codice della proprietà industriale sancisce che “il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa”. Il successivo articolo 64 specifica però che “quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore”. Che, tradotto, significa diritto morale ma non economico.

Altro discorso, recita sempre l’articolo 64, se il lavoratore ha concepito l’invenzione andando oltre le sue mansioni. In tale evenienza, andrà riconosciuto un equo premio all’inventore, fermo restando che il diritto di sfruttamento del brevetto rimane in capo al datore di lavoro. L’unica eccezione a questa norma si riscontra quando gli inventori sono ricercatori che lavorano in università o enti di ricerca. In questo caso i ricercatori sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui sono autori. Università ed enti di ricerca possono decidere l’importo massimo dei canoni di licenza e dei proventi che i titolari del brevetto devono cedere in caso di sfruttamento economico. Proventi che comunque non possono superare il 50% dovuto agli inventori.

Quanto dura un brevetto?

I diritti di proprietà industriale durano 20 anni dalla data di deposito di brevetti per invenzione industriale, a patto che l’oggetto abbia attuazione e che siano pagate regolarmente le spese di mantenimento.

Con il termine “attuazione” si indica fabbricazione e vendita dell’oggetto del brevetto entro tre anni dalla data di concessione. Le quote di mantenimento, invece, vanno riconosciute con cadenza annuale a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione. Se l’annualità non viene pagata nei termini stabiliti, il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo sfruttamento.

Alla scadenza dei 20 anni di protezione, l’oggetto del brevetto diventa di pubblico dominio e chiunque può usufruirne liberamente.

Per le tech company che abbiano intrapreso un percorso di brevettazione di una propria invenzione o che siano in rapporto stabile con un’azienda che detiene uno o più brevetti, la durata dei diritti di proprietà industriale rappresenta una garanzia di presidio del mercato. Con il vantaggio ulteriore di offrire una copertura oggettiva che favorisce politiche di competizione non scorretta e tendenzialmente eque.

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