Analisi

Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta

C’è tempo fino al prossimo 31 dicembre per usufruire delle agevolazioni previste per la formazione 4.0, un’opportunità per tutte le aziende che intendono potenziare le competenze del proprio capitale umano sulle tecnologie di ultima generazione: da big data e cloud, fino a robotica e manifattura additiva

Pubblicato il 08 Apr 2022

Carmelo Greco

formazione 4.0

Il 31 dicembre 2022 scade il termine entro cui potersi avvalere del cosiddetto bonus formazione 4.0. L’ultima legge di Bilancio, infatti, non ha prorogato le agevolazioni per la formazione alla digitalizzazione, così come invece ha fatto per le altre due misure comprese nel pacchetto Transizione 4.0: investimenti in beni materiali e immateriali, ricerca e sviluppo. È probabile che la ragione della mancata proroga dipenda dall’impegno del Governo che in teoria dovrebbe predisporre altri interventi a fianco di quelli sorretti con il credito di imposta che scadranno a fine anno. Il PNRR, in proposito, afferma quanto segue: “Per quanto riguarda la formazione alla digitalizzazione, oltre agli interventi di credito di imposta descritti saranno predisposte ulteriori misure. Da un lato, per incentivare la crescita di competenze gestionali (per il digitale), verrà elaborato e sperimentato un modello di riqualificazione manageriale, focalizzato sulle PMI (con programmi di formazione ad hoc, il coinvolgimento delle associazioni di categoria e l’utilizzo di modelli di diffusione incentrati su piattaforme digitali). Dall’altro, nell’ottica dell’upskilling digitale come strumento di formazione continua per i lavoratori in cassa integrazione, verranno sperimentati programmi di training ad hoc, di cui usufruire appunto con flessibilità nei periodi di cassa integrazione, incentivati tramite il taglio (temporaneo) del cuneo fiscale sia per l’impresa che per il lavoratore”.

Cos’è il credito d’imposta formazione 4.0

In attesa delle misure aggiuntive con cui supportare la formazione 4.0, vediamo in cosa consiste oggi il credito d’imposta accessibile fino al periodo di imposta che si chiude il prossimo dicembre. Come riporta il sito del ministero dello Sviluppo economico, dal quale è scaricabile il modello di comunicazione che le aziende devono presentare, il credito d’imposta formazione 4.0 è riconosciuto nella misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le micro e piccole imprese;
  • 40%, per un massimo di 250 mila euro per le medie imprese;
  • 30% per un massimo di 250 euro per le grandi imprese.

Fermo restando il tetto annuale, nel caso in cui i destinatari della formazione 4.0 siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017, la percentuale del credito d’imposta arriva al 60%.

Il credito si può utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese in formazione. Il PNRR prevede che, nell’arco del triennio 2020-2022, il credito di imposta per beni materiali e immateriali 4.0 potrebbe essere utilizzato da quasi 15 mila imprese ogni anno e quello per ricerca e sviluppo da circa 10 mila imprese. Le stesse potrebbero usufruire anche del credito d’imposta per formare il proprio capitale umano, in maniera tale che le innovazioni tecnologiche siano accompagnate da un incremento delle competenze necessarie a un loro corretto utilizzo.

A chi si rivolge la formazione 4.0

La platea dei potenziali beneficiari della formazione 4.0 è vastissima, poiché comprende i dipendenti di tutte le imprese residenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Le uniche aziende escluse sono quelle in stato di liquidazione volontaria o coatta, in fallimento, in concordato preventivo senza continuità aziendale, quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Tutte le altre possono attingere alle agevolazioni a favore dei loro dipendenti che vanno intesi come quei lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che può essere a tempo pieno, a tempo parziale o in regime di apprendistato. Non rientrano nel bonus, invece, le attività formative che coinvolgono collaboratori con contratto di lavoro autonomo.

“La fruizione del beneficio – ricorda il sito del ministero – è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”. In pratica, al momento della richiesta del credito, l’organizzazione deve essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), oltre che risultare in regola con i requisiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come si accede

Per poter accedere al credito per la formazione 4.0, gli adempimenti richiesti devono certificare le spese effettivamente sostenute con l’ausilio di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette per legge alla revisione, possono adempiere a tale obbligo con un ulteriore credito d’imposta per un valore massimo di 5000 euro sommando il quale comunque non bisogna superare il tetto delle spese ammissibili (300 mila o 250 mila). Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare i seguenti documenti:

  • una relazione che attesti le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • documentazione contabile e amministrativa che dimostri la corretta applicazione del beneficio;
  • i registri nominativi che riportino le attività formative sottoscritte dagli allievi e dai docenti o dal soggetto formatore esterno all’organizzazione.

Le aziende devono anche procedere all’inoltro di un’apposita comunicazione al ministero entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta in cui sono avvenuti gli investimenti. Il modello di comunicazione, da inviare con la firma del legale rappresentate tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it, non costituisce tuttavia un prerequisito per ottenere il credito d’imposta né tantomeno uno strumento ai fini di eventuali azioni di controllo successive. Ha soltanto lo scopo di raccogliere informazioni utili a valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili al credito d’imposta per la formazione 4.0 coprono quattro tipologie di costi:

  1. Le spese di personale riguardanti i formatori per le ore di erogazione del percorso formativo.
  2. I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota che si riferisce al loro uso esclusivo per le attività oggetto della formazione. Da queste vanno escluse le spese di alloggio, fatta eccezione per quelle minime necessarie a quei partecipanti che sono lavoratori con disabilità.
  3. I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione 4.0.
  4. Le spese di personale calcolate in base alla retribuzione percepita dai partecipanti e le spese generali indirette (amministrative, locazione ecc.) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono infine ammissibili anche eventuali spese relative al personale dipendente occupato in uno dei ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 (vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione: gli stessi ambiti su cui devono focalizzarsi i contenuti delle attività formative) qualora partecipi in veste di docente o tutor. Nel caso in cui si opti per formatori esterni, possono essere incaricati soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, università, realtà accreditate presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso di idonea certificazione di qualità, ITS (Istituti tecnici superiori).

Attività ammissibili

Come anticipato, le attività formative ammissibili per il credito d’imposta formazione 4.0 devono rientrare in uno degli ambiti previsti nella legge n. 205 del 2017. Per quanto attiene invece alle tematiche, queste devono essere incentrate sulle tecnologie tipiche del paradigma 4.0:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • simulazione e sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR)
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

L’elenco coincide con le tecnologie abilitanti che possono favorire quella digital transformation a cui anche le altre misure della normativa Transizione 4.0 e gli investimenti ad hoc del PNRR stanno cerando di dare linfa. Il perimetro della formazione 4.0 perciò non può includere altri argomenti che devono essere affrontati con interventi formativi di altra natura, meno che mai i corsi realizzati per adeguarsi agli obblighi di legge, a cominciare da quelli per la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’opportunità, quindi, è oggettiva e alla portata di tutte le imprese, a patto che la si sappia sfruttare per i giusti motivi: potenziare il proprio percorso di modernizzazione e innovazione dando gli strumenti e la conoscenza che occorrono alle risorse umane dell’azienda.

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