Tecnologie
Al mercato dei droni serve un’iniezione di privacy
Il settore è in forte espansione. Proprio per questo motivo, spiega Alessandro Cecchetti di Colin & Partners, è necessaria una regolamentazione normativa, così da non vanificare gli investimenti delle imprese
Pubblicato il 13 Lug 2015
Per capire meglio l’attuale scenario e le prospettive del comparto, abbiamo rivolto qualche domanda ad Alessandro Cecchetti di Colin & Partners, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie che da tempo segue con interesse gli sviluppi del mercato SAPR.
Perché l’incertezza normativa è dannosa per il settore droni?
Perché condiziona il mercato ed espone, potenzialmente, l’azienda utilizzatrice a dei risvolti critici che non solo possono compromettere l’investimento fatto, vanificando le risorse impiegate, ma addirittura sottoporla a danni di immagine. Per fare un esempio, si pensi a un piano marketing effettuato anche mediante un drone: il trattamento dei dati acquisiti potrebbe essere contestato dal soggetto ripreso o dal Garante, così da provocare una sanzione dotata di un ampio regime di pubblicità e di certo pregiudizio. È quanto accaduto a Google con Street View, un servizio in qualche modo assimilabile per le implicazioni privacy. Oltre al danno di immagine, la sanzione è stata di un milione di euro. Probabilmente un esborso non previsto in fase di investimento.
Non c’è il rischio di spaventare le aziende in questo modo?
La norma non deve necessariamente essere ostativa, e anche se manca una regolamentazione specifica, ad oggi le aziende possono attingere agli spunti normativi che variamente, anche se solo per alcuni aspetti, possono applicarsi ai dati personali rilevati con il drone. Il Codice Privacy e i suoi principi in primis, ma anche il Provvedimento in materia di videosorveglianza, seppur declinato rispetto alle peculiarità dello apparecchio, e incrociato con i riscontri del Garante alle verifiche preliminari richieste anche da Google. Inoltre il Provvedimento in materia di amministratori di sistema ed, eventualmente, lo Statuto dei Lavoratori.
Cosa succede fuori dai nostri confini?
La sete di regole dettagliate aumenta, sia in Europa che Oltreoceano: le indicazioni dell’Information and Privacy Commissioner dell’Ontario, le richieste di Amazon alla Federal Aviation Administration, gli input del Gruppo di Lavoro ex art. 29 e le risultanze del 54esimo meeting di Berlino, fino ad arrivare alla recente “Dichiarazione di Riga sui droni civili” tenutasi a marzo. In Lettonia il Commissario europeo per i Trasporti Violeta Bulc ha dettato le linee programmatiche per la prossima regolamentazione europea promessa entro il 2016, così che, anche dal punto di vista privacy, gli usi dei droni effettuati dalle aziende avvengano nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e in modo certo.
L’Europa si sta muovendo quindi, l’atteso Regolamento comunitario sulla tutela dei dati personali, fornirà degli strumenti utili a disciplinare anche i droni?
Sulla spinta del Regolamento sulla Data Protection di prossima entrata in vigore, i principi della Privacy by Design e della Privacy by Default sono indubbiamente un ottimo punto di partenza per andare a disciplinare la materia droni, posto che interessano la tecnologia utilizzata, le pratiche commerciali e la progettazione di strutture e infrastrutture. È giusto sottolineare che, già di per sé, il trattamento dovrebbe essere improntato al principio di minimizzazione, rispetto alla qualità e alla quantità dei dati acquisiti col drone, alla data retention, ma anche al contenimento soggetti interni ed esterni autorizzati dal titolare a trattare i dati. In ragione delle finalità perseguite dovrebbero essere previste delle privacy mask o l’offuscamento dei volti o delle targhe eventualmente riprese, prediligendo un grado di risoluzione basso – magari in modo da rendere il dato anonimo – limitando la memorizzazione dei dati ai soli istanti necessari per l’effettivo raggiungimento delle finalità di trattamento.
In conclusione, non resta che sottolineare come una corretta attenzione da parte del legislatore rappresenti un vantaggio nel permettere di ponderare scelte e pianificare investimenti ancora più consapevoli, contribuendo allo sviluppo di un settore che non può far altro che decollare.