Sentenze

Infortuni sul lavoro, la responsabilità delle società non è automatica

Una sentenza del tribunale di Fermo ha stabilito che l’ente risponde della responsabilità amministrativa ex D.lgs.231/2001 solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Pubblicato il 16 Ago 2017

Margherita Masseroni

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Il Tribunale di Fermo, con sentenza recentemente pubblicata a seguito dell’udienza tenutasi in data 28 febbraio 2017, ha sottolineato che l’ente risponde della responsabilità amministrativa ex D.lgs.231/2001 solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Il caso di specie riguarda un infortunio sul lavoro verificatosi nel 2011 e per il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del legale rappresentante della Società, nonché datore di lavoro, per il reato di lesioni personali colpose commesse in violazione delle norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro(ex Art. 590 comma III° codice penale), e ha contestato alla Società la fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevista all’art.25 septies del D.lgs. 231/2001.

Ai fini della decisione, il giudice del Tribunale di Fermo ha inizialmente stabilito se fosse stata commessa una violazione della disciplina antinfortunistica e, contestualmente, se sussistesse il collegamento causale tra il mancato rispetto della normativa e l’evento lesivo verificatosi. Stante le prove e le testimonianze raccolte, a detta del giudice, era indubbio che il mancato adeguamento alle norme antifortunistiche del macchinario detenuto dalla Società, avesse provocato l’infortunio. In un secondo momento, il Tribunale, partendo dalla considerazione per cui la responsabile amministrativa prevista dal D.lgs. 231/2001 non sia connotata da alcuna automatismo (presente invece nel caso di responsabile civilistica) che faccia discendere dalla responsabilità penale del legale rappresentante anche quella dell’ente, ha valutato se sussistesse una responsabilità amministrativa attribuibile alla Società.

Nello specifico, richiamando quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, per dichiarare la sussistenza della responsabilità dell’ente è necessario verificare non solo che il reato sia riconducibile ad un soggetto apicale o subordinato dell’ente (nel caso in esame rappresentato dal legale rappresentante), ma altresì che esso sia stato commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso. Dalla sentenza emerge chiaramente come non vi sia alcuna prova che “l’ente abbia tratto un vantaggio dal delitto posto in essere dall’imputato persona fisica, inteso come beneficio/utilità conseguita per effetto del reato, neppure in termini di considerevole risparmio di spesa”, dal momento che la messa in sicurezza del macchinario che aveva provocato la lesione, era costata meno di 300 euro. Inoltre, dalle prove raccolte, è chiaro come la condotta lesiva tenuta dal legale rappresentante non sia frutto di una deliberata violazione delle norme antifortunistiche volta al perseguimento di un interesse della Società ma piuttosto “una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie”.

Pertanto, pur essendo stata dichiarata la responsabilità penale a carica del legale rappresentante per il reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, non deriva automaticamente una responsabilità amministrativa in capo all’ente dal momento che quest’ultimo dalla condotta lesiva non ha tratto alcun vantaggio o interesse.

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